Tutta colpa dello Stato quindi e del suo ritardo, con questa motivazione il Tribunale di Roma, sez. II civ., con la sentenza num. 8427 del 26 aprile 2012, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione ai medici che durante gli anni 1983 – 1991 hanno frequentato le scuole di specialità delle Facoltà di Medicina e chirurgia in Italia senza ricevere la borsa di studio mensile. A meno di un anno dal deposito dei provvedimenti giudiziari, è stato emesso un ordine di pagamento da parte della presidenza del Consiglio dei ministri, per una delle due ordinanze ex art. 702 bis c.p.c., passata in giudicato e divenuta esecutiva, con le quali il Tribunale civile di Catanzaro ha condannato lo Stato della Repubblica italiana a rifondere due medici del catanzarese della adeguata remunerazione loro spettante per aver sppunto frequentato le Scuole di specializzazione medica presso le Università di Messina e di Roma, di cui non hanno beneficiato a causa della tardiva trasposizione della normativa comunitaria all’interno dell’ordinamento giuridico interno.
Il Tribunale di Catanzaro,- si legge in una nota - facendo proprio un orientamento della Suprema Corte ha ritenuto di far discendere la responsabilità dello Stato italiano dall’inadempimento di un preciso obbligo comunitario, quello relativo alla tempestiva traduzione in norme interne di una disposizione comunitaria non self-executing, avvallando la tesi di una “responsabilità per inadempimento di obbligazione ex lege da parte dello Stato membro”. Il Tribunale, dopo aver dichiarato lo Stato Italiano, in persona del presidente del Consiglio dei ministri in carica, unico legittimato passivo dell’azione, ha riconosciuto l’adeguata remunerazione nella misura di € 6.713,93 per ciascuno anno di specializzazione, secondo il parametro fornito dall’art. 1, comma 1, l. n. 370/99, oltre interessi legali. Grande soddisfazione esprime l’Avv. Maria Grattà, legale dei due medici ricorrenti, per aver ottenuto pronunce favorevoli in tempi così rapidi, avvalendosi del rito del processo sommario di cognizione, una forma processuale ibrida (a metà strada tra la cognizione piena e quella sommaria), che dipana la matassa aggrovigliata del ventennale caos giurisprudenziale, relativo sia alla prescrizione dell’azione, sia alla legittimazione passiva dei convenuti, sia alla quantificazione del risarcimento, aspetti che per anni hanno rappresentato ostacoli interpretativi insormontabili per molti medici che avevano fatto ricorso alla giustizia. L’orientamento della Suprema Corte proposto dal legale e riconosciuto come condivisibile da parte dei Giudici di Catanzaro, riconosce un danno da perdita di possibilità discendente dalla mancata o inesatta trasposizione nel diritto interno di una direttiva comunitaria, determinante una violazione da parte dello Stato membro degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità europea.



