ovvero al gestore della banca dati di informazioni creditizie, cui confluiscono segnalazioni, inviate da banche e società finanziarie su ritardi o mancati pagamenti di rate da corrispondere su finanziamenti richiesti.
E’ purtroppo un fenomeno che succede spesso afferma l’Avv. Saverio Cuoco, presidente Regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria che comporta danni incalcolabili per il cittadino che senza sapere di essere iscritto al CRIF, si vede rifiutare da banche, società finanziarie ed anche da commercianti, richieste di mutui, finanziamenti per acquisto auto, moto, e di ogni altro bene da pagare ratealmente.
E’ ciò che è successo alla ricorrente che nel mese di giugno 2013, si avvedeva che il proprio nominativo risultava segnalato in Crif, chiedeva pertanto all’Arbitro Bancario Finanziario con ricorso del 7 ottobre 2013, assistita dall’avv. Maria Vittoria Falzea, legale dell’Unione Nazionale Consumatori, l’immediata cancellazione dei propri dati, adducendo di non avere mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione, né alcun sollecito di pagamento da parte dell’intermediario bancario.
Il sistema di informazioni creditizie Crif sospendeva la visibilità dei dati, al fine di consentire gli opportuni accertamenti, per poi riattivarla in seguito alla conferma da parte dell’intermediario della correttezza della segnalazione.
Con il reclamo, la ricorrente ribadiva la mancata ricezione delle comunicazioni contenenti il preavviso di segnalazione e sollecitava l’invio dell’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta ricezione.
L’intermediario replicava sottolineando la correttezza della segnalazione, allegava copia delle varie comunicazioni inviate a mezzo posta ordinaria che risultavano però inviate presso un indirizzo diverso da quello di residenza della ricorrente e per tale motivo, la stessa chiedeva all’Arbitro di disporre, oltre l’immediata cancellazione dei propri dati dal sistema di informazioni creditizie, la rifusione delle spese legali.
Dalla istruttoria della vertenza è emerso che l’intermediario bancario non è stato in grado, di fornire le prove che le comunicazioni inviate fossero giunte a conoscenza della ricorrente, né della possibilità di avvalersi della presunzione di cui all’art. 1335 c.c., che presuppone che la comunicazione sia comunque giunta all’indirizzo del destinatario, infatti l’indirizzo della ricorrente indicato nelle comunicazioni inviate appariva diverso dall’indirizzo di residenza della ricorrente che ha pure allegato un proprio certificato di residenza storico per avvalorare questo assunto.
L’Arbitro Bancario Finanziario quindi acquisita la documentazione prodotta, constatava la violazione, da parte dell’intermediario, della previsione di cui all’art. 4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che impone agli intermediari interessati di preavvertire il cliente prima di procedere alla segnalazione del suo nominativo presso i sistemi privati di informazioni creditizie.
Conseguentemente, il Collegio Arbitrale, accertata l’illegittimità dell’operato dell’intermediario, accoglieva la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna della controparte a titolo di ristoro per le spese difensive che è stata costretta a sopportare per avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato, dichiarava l’intermediario tenuto a ristorare alla ricorrente le spese di assistenza legale in cui è occorsa, che liquidava, in via equitativa, nella misura di euro 300,00.
Imponeva altresì all’intermediario di attivarsi per la cancellazione immediata dei dati illegittimamente trattati in SIC (sistema di informazioni creditizie), disponendo inoltre ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrispondesse alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente l’ulteriore somma di € 20,00 quale rimborso dell’importo versato alla presentazione del ricorso.
Il Presidente Regionale
Avv. Saverio Cuoco



