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Iva su tassa rifiuti, ufficio tributi palazzo de Nobili chiarisce "il comune di catanzaro non è tenuto ad effettuare alcun rimborso"

Il Comune di Catanzaro non è tenuto a effettuare alcun rimborso. Lo ha precisato l’ufficio tributi di Palazzo Ne Nobili

in risposta alle richieste di chiarimenti che provengono dai contribuenti e riferiti alla sentenza nr. 3756 del 9 marzo 2012, con cui la Corte di Cassazione ha ribadito un’ovvietà e cioè: l’Iva sulla Tia 1 (tassa rifiuti) non è dovuta, perché trattasi di un tributo. L’ufficio tributi municipale ha spiegato dunque che “è necessario chiarire, in via definitiva, che la fattispecie non riguarda assolutamente il Comune di Catanzaro che, pertanto, non sarà tenuto ad effettuare alcun rimborso in quanto non ha mai trasformato la Tarsu (tassa) in Tia (tariffa). E, perché prima in regime di Tarsu, poi in regime di Tares e ora in regime di Tari, l’amministrazione, riconoscendone la natura tributaria, non ha mai applicato l’Iva sulla tassa rifiuti comunque denominata. Del resto, ciò – viene sottolineato - è riscontrabile dall’analisi degli avvisi di pagamento inviati direttamente dall’ufficio tributi dell’ente (dal 2013 in poi), nonché dall’analisi delle cartelle esattoriali inviate dal concessionario della riscossione Equitalia (prima del 2013), nelle quali non è assolutamente presente la voce Imposta sul valore aggiunto (Iva).

L'Ufficio Tributi, precisa, altresì, che la determinazione della tassa rifiuti (Tari) viene esplicitata chiaramente nell’apposito prospetto contabile presente negli avvisi di pagamento e che si basa sui seguenti parametri:

Utenza domestica, la tassa si determina tenendo in considerazione: i metri quadrati dell’immobile, il numero dei componenti il nucleo familiare, la tariffa fissa e variabile, l’addizionale provinciale (che sarà riversata alla Provincia);

Utenza non domestica, la tassa viene determinata tenendo in considerazione: la categoria di assimilazione, i metri quadrati dell’immobile, la tariffa fissa e variabile, l’addizionale provinciale (destinata alla Provincia).Gli atti di approvazione del Regolamento di applicazione della tassa, di approvazione del Pef (anni 2013 e successivi) e di determinazione delle tariffe, sono consultabili integralmente sul sito dell’Amministrazione www.comunecatanzaro.it, seguendo il seguente percorso >finanze e tributi >Tares/Tari. Per eventuali chiarimenti l’utente può rivolgersi al Responsabile dell’ufficio tassa rifiuti telefonando al numero 0961/881413-14 o al numero 0961881715 o inviando una mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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